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Ordinanza — n. 49881/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of critical analysis of lower court arguments regarding cannabis cultivation conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49881/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Belfiore's appeal inadmissible under Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged his conviction for illicit cannabis cultivation, arguing against criminal liability and the denial of specific legal mitigations. The court rejected these grounds as merely complaining about prior decisions without providing the necessary critical analysis of the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible if it fails to critically analyze the arguments of the lower court decision or constitutes a mere repetition of grievances already addressed.

Parole chiave

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cannabis cultivation inadmissible appeal critical analysis Article 606 criminal liability consumo di canapa coltivazione di canapa contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
309/1990 (illecita coltivazione di 22 piantine di cannabis indica); ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.
Art. 131 bis, cod. pen.
Corte cost. n. 186/2000
247959); considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

Giurisprudenza citata

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sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv.
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
sez. 4, n. 36534 del 15/9/2021
pen., decisione basata su elementi certamente valorizzabili a tal fine (sez. 4, n. 36534 del 15/9/2021, Carrusci, Rv.
sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016
38407 del 15/9/2021); ma anche con riferimento al diniego delle generiche (sul punto, sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv.
sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016
265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELFIORE GIOVANNI nato a MESAGNE il 07/12/1981 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; k OSSERVA Rilevato che l'imputato BELFIORE Giovanni ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Brindisi di condanna del predetto per il reato di cui agli all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (illecita coltivazione di 22 piantine di cannabis indica); ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applic:arsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, meramente propositivo di doglianze, già sottoposte al giudice del gravame e alle quali questi ha dato congrua risposta, sia con riferimento alla affermazione della penale responsabilità (valorizzando le evidenze probatorie acquisite); che avuto riguardo al diniego di applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis, cod. pen., decisione basata su elementi certamente valorizzabili a tal fine (sez. 4, n. 36534 del 15/9/2021, Carrusci, Rv. 281922; n. 38407 del 15/9/2021); ma anche con riferimento al diniego delle generiche (sul punto, sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/201.3, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959); considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Emanuele Di