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Ordinanza — n. 49880/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49880/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49880/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERCHINUNNO LEONARDO DANIELE nato a CERIGNOLA il 20/03/1995 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Il ricorso di Leonardo Daniele Perchinunno avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici, anche in punto di trattamento sanzionatorio. I motivi proposti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici e aspecifici, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale ha, invece, compiutamente argomentato sia in punto di responsabilità (stante quanto accertato dai verbalizzanti in ordine alla droga rinvenuta in possesso del prevenuto), sia in punto di trattamento sanzionatorio, sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 49880/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso di Leonardo Daniele Perchinunno avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici, anche in punto di trattamento sanzionatorio. I motivi proposti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici e aspecifici, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale ha, invece, compiutamente argomentato sia in punto di responsabilità (stante quanto accertato dai verbalizzanti in ordine alla droga rinvenuta in possesso del prevenuto), sia in punto di trattamento sanzionatorio, sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Parole chiave

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allegazioni di persecuzione contraddittorie gravi addebiti penali pena sproporzionata ritardo ingiustificato dell'azione penale revisione della sentenza penale pena pecuniaria non riscuotibile

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERCHINUNNO LEONARDO DANIELE nato a CERIGNOLA il 20/03/1995 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

52)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso di Leonardo Daniele Perchinunno avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici, anche in punto di trattamento sanzionatorio. I motivi proposti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici e aspecifici, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale ha, invece, compiutamente argomentato sia in punto di responsabilità (stante quanto accertato dai verbalizzanti in ordine alla droga rinvenuta in possesso del prevenuto), sia in punto di trattamento sanzionatorio, sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 Il Con liere estensore Il Presiden