Ordinanza — n. 49874/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIURA GIUSEPPINA nato a LAVELLO il 19/03/1961 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 40 Il ricorso di Giuseppina Giura avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata - unitamente a quella conforme di primo grado - risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne la sussistenza dell'elemento psicologico (dolo) del reato ascritto (art. 95 d.P.R. 115/2002), ravvisato dal giudice di merito in ragione della pacifica convivenza della ricorrente con il figlio percettore di redditi nell'anno in riferimento, sicché la presentata dichiarazione di un reddito familiare percepito pari a zero, ragionevolmente non poteva che comportare in capo alla Giura la consapevolezza di avere dichiarato il falso, essendo stato anche disatteso l'assunto difensivo secondo il quale l'imputata non coabitasse col figlio e/o che la donna non sapesse che il figlio lavorasse.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 95 d.P.R. 115/2002, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 49874/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 40 Il ricorso di Giuseppina Giura avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata - unitamente a quella conforme di primo grado - risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne la sussistenza dell'elemento psicologico (dolo) del reato ascritto (art. 95 d.P.R. 115/2002), ravvisato dal giudice di merito in ragione della pacifica convivenza della ricorrente con il figlio percettore di redditi nell'anno in riferimento, sicché la presentata dichiarazione di un reddito familiare percepito pari a zero, ragionevolmente non poteva che comportare in capo alla Giura la consapevolezza di avere dichiarato il falso, essendo stato anche disatteso l'assunto difensivo secondo il quale l'imputata non coabitasse col figlio e/o che la donna non sapesse che il figlio lavorasse.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIURA GIUSEPPINA nato a LAVELLO il 19/03/1961 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 40
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di Giuseppina Giura avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata - unitamente a quella conforme di primo grado - risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne la sussistenza dell'elemento psicologico (dolo) del reato ascritto (art. 95 d.P.R. 115/2002), ravvisato dal giudice di merito in ragione della pacifica convivenza della ricorrente con il figlio percettore di redditi nell'anno in riferimento, sicché la presentata dichiarazione di un reddito familiare percepito pari a zero, ragionevolmente non poteva che comportare in capo alla Giura la consapevolezza di avere dichiarato il falso, essendo stato anche disatteso l'assunto difensivo secondo il quale l'imputata non coabitasse col figlio e/o che la donna non sapesse che il figlio lavorasse.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P. Q. P. a Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 'ere estensore Il