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Ordinanza — n. 49873/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49873/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49873/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EN NAJY ABDELHAK nato il 10/02/1989 EN NAJY KHALID nato il 28/06/1984 avverso la sentenza del 25/11/2022 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREo ; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. I ricorsi proposti da En Najy Abdelhak e da En Naji Khalid avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., sono inammissibili, sia perché proposti personalmente (cfr. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01), sia per incleducibilità delle censure dedotte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato,. al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 49873/2023 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi proposti da En Najy Abdelhak e da En Naji Khalid avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., sono inammissibili, sia perché proposti personalmente (cfr. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01), sia per incleducibilità delle censure dedotte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato,. al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Parole chiave

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lacune probatorie dubbio circa il carattere di infrazione altri capi d'accusa testimone a carico allegazioni insufficientemente motivate prova del dolo

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
I ricorsi proposti da En Najy Abdelhak e da En Naji Khalid avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., sono inammissibili, sia perché proposti personalmente (cfr.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EN NAJY ABDELHAK nato il 10/02/1989 EN NAJY KHALID nato il 28/06/1984 avverso la sentenza del 25/11/2022 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREo ; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

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MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi proposti da En Najy Abdelhak e da En Naji Khalid avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., sono inammissibili, sia perché proposti personalmente (cfr. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01), sia per incleducibilità delle censure dedotte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato,. al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9