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Ordinanza — n. 49871/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49871/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49871/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OURIDA ZAKARIA nato il 16/11/1995 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Il ricorso proposto da Ourida Zakaria avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d. "doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 62-bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 49871/2023 — snpen · Corte di Cassazione: In particolare, il diniego della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stato insindacabilmente motivato con l'elevato coefficiente di colpevolezza e l'inserimento non occasionale del prevenuto nell'attività di spaccio, con conseguente consistente entità del danno derivante dal reato. Anche il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen. risulta esaurientemente motivato con la particolare offensività del fatto-reato ed i precedenti penali a carico dell'imputato„ secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione.

Parole chiave

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inchiesta per falsità atti documenti d'identità accertamento inesatto dei fatti risarcimento per errore giudiziario sviamento della giustizia ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
In particolare, il diniego della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
Anche il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OURIDA ZAKARIA nato il 16/11/1995 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

34)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Ourida Zakaria avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d. "doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

In particolare, il diniego della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stato insindacabilmente motivato con l'elevato coefficiente di colpevolezza e l'inserimento non occasionale del prevenuto nell'attività di spaccio, con conseguente consistente entità del danno derivante dal reato. Anche il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen. risulta esaurientemente motivato con la particolare offensività del fatto-reato ed i precedenti penali a carico dell'imputato„ secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 Il Consi re estensore Il