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Ordinanza — n. 49869/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49869/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49869/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OKPERE HOPE OSAMUDIAMEN nato il 10/08/1988 avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che l'imputato OKPERE Hope Osamudiamen ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Ferrara di condanna del predetto per una ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (cessione di tre dosi di cocaina e di una dose di eroina); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 49869/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (cessione di tre dosi di cocaina e di una dose di eroina); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Parole chiave

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adeguamento della pena riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale sanzioni penali alleggerimento della pena gravità della pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OKPERE HOPE OSAMUDIAMEN nato il 10/08/1988 avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che l'imputato OKPERE Hope Osamudiamen ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Ferrara di condanna del predetto per una ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (cessione di tre dosi di cocaina e di una dose di eroina); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le doglianze inerendo al trattamento sanzionatorio, viceversa giustificato dai giudici del merito con argomentazioni che non evidenziano alcuno dei vizi deducibili in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale valorizzato le specifiche modalità della condotta, denotanti un inserimento dell'imputato in un efficiente circuito criminale; che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Emanuele Di Salv