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Ordinanza — n. 49868/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of critical analysis of lower court's reasoning on recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49868/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide a necessary critical analysis of the arguments supporting the lower court's decision. The appellant challenged the application of recidivism rules, arguing the conviction was unjustified, while the lower court justified it based on specific prior convictions and lack of deterrence. The supreme court ruled that the factual evaluation by the trial judges was unassailable and the appeal lacked the required substantive critique.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds for appeal do not include a necessary critical analysis of the arguments upon which the decision is based.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of critical analysis recidivism application Court of Cassation procedural inadmissibility recidiva nell'infrazione adeguamento della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 609 c.p.p.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
articolo 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013
309/1990; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv.
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, del).
Galtelli, Rv. 268822
Corte cost. n. 186/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUJNAH ABDESSALEM nato il 14/01/1983 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che l'imputato BOUJNAH Abdessalem ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Bologna ha parzialmente riformato, in punto pena, quella del Tribunale cittadino, con la quale il predetto era stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, del). 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendosi rilevata violazione di legge e contestata la motivazione in punto applicazione della recidiva, viceversa congruamente giustificata dai giudici del merito attraverso la valorizzazione di circostanze riconducibili ai criteri legali (numerosi precedenti specifici e assenza di effetto deterrente delle precedenti condanne); che la valutazione che ha sorretto la decisione censurata é insindacabile in questa sede, poiché sostenuta da un ragionamento scevro da vizi, peraltro solo genericamente indicati; che, a norma dell'articolo 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente