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Ordinanza — n. 49867/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49867/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49867/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERONE SABATINO nato a L'AQUILA il 24/12/1972 avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Il ricorso proposto da Sabatino Cerone avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto attinenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione — immune da vizi logico-giuridici rin~ 9t15. I giudici di merito hanno ravvisato la responsablità del ricorrente sulla scorta del quantitativo di eroina rinvenuto nella sua disponibilità (gr. 8,53 di eroina, occultati nel suo orifizio anale, nonché un ulteriore quantitativo rinvenuto nella sua abitazione), oltre ai quattro bilancini digitali con tracce di :stupefacente e ritagli di una busta di plastica utilizzata per il confezionamento, sempre rinvenuti nella sua abitazione; elementi che hanno logicamente indotto i giudic:anti ad escludere che la droga fosse destinata ad un uso esclusivamente personale.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 49867/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Anche con riferimento al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., la sentenza impugnata ha motivatamente escluso potersi considerare di speciale tenuità sia il lucro ricavabile dalla vendita dello stupefacente sequestrato, sia il pericolo per la salute pubblica derivante dalla detenzione di complessivi gr. 15,68 di eroina a fini di spaccio. Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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corretta notificazione accertamento medico incompleto notifica tardiva dei difetti prova insufficiente dell'aggravamento clinico accertamento inesatto dei fatti violazioni delle norme procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERONE SABATINO nato a L'AQUILA il 24/12/1972 avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

22)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Sabatino Cerone avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto attinenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione — immune da vizi logico-giuridici rin~ 9t15. I giudici di merito hanno ravvisato la responsablità del ricorrente sulla scorta del quantitativo di eroina rinvenuto nella sua disponibilità (gr. 8,53 di eroina, occultati nel suo orifizio anale, nonché un ulteriore quantitativo rinvenuto nella sua abitazione), oltre ai quattro bilancini digitali con tracce di :stupefacente e ritagli di una busta di plastica utilizzata per il confezionamento, sempre rinvenuti nella sua abitazione; elementi che hanno logicamente indotto i giudic:anti ad escludere che la droga fosse destinata ad un uso esclusivamente personale.

Anche con riferimento al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., la sentenza impugnata ha motivatamente escluso potersi considerare di speciale tenuità sia il lucro ricavabile dalla vendita dello stupefacente sequestrato, sia il pericolo per la salute pubblica derivante dalla detenzione di complessivi gr. 15,68 di eroina a fini di spaccio. Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 e