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Ordinanza — n. 49864/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49864/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49864/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGIONE JASON nato a BRINDISI il 14/08/1996 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che l'imputato MANGIONE Jason ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Brindisi di condanna del predetto per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Regesto Legislator

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artt. 81 cod. pen, art. 234 cod. proc. pen, art. 254 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 49864/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti traffico di canapa dipendenza da sostanze precedenti penali rilevanti responsabilità penale dei minori consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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artt. 81 cod. pen
art. 234 cod. proc. pen
283319-01, in cui si è chiarito, in tema di mezzi di prova, che i messaggi "whatsapp" e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 cod.
art. 254 cod. proc. pen
pen., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art. 254 cod. proc. pen.; sez.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGIONE JASON nato a BRINDISI il 14/08/1996 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che l'imputato MANGIONE Jason ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Brindisi di condanna del predetto per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, meramente propositivo di doglianze, già sottoposte al giudice del gravame e alle quali questi ha dato congrua risposta anche con riferimento alla utilizzabilità di alcuni elementi probatori (sulla natura documentale della messaggistica WhatsApp, sez. 6, n. 22417 del 16/3/2022, Sgromo, Rv. 283319-01, in cui si è chiarito, in tema di mezzi di prova, che i messaggi "whatsapp" e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art. 254 cod. proc. pen.; sez. 5, n. 1822 del 21/11/2017, dep. 2018, Parodi, Rv. 272319-01; sez. 3, n. 8332 del 6/11/2019, R., Rv. 278635-01; sez. 5, n. 12062 del 5/2/2021, Di Calogero, Rv. 280758-01); considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappe