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Ordinanza — n. 49860/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49860/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49860/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL MODOU nato il 29/04/1966 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Il ricorso proposto da Fall Modou avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile per manifesta infondatezza. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, per quanto concerne l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio nazionale a pena espiata. Ai fini della valutazione della pericolosità sociale del prevenuto, infatti, i giudici territoriali hanno congruamente valorizzato la circostanza che il medesimo è gravato da precedenti condanne, riferibili a diversi alias, per reati (contro il patrimonio e in materia di stupefacenti) indicativi di particolare pervicacia nella perpetrazione di fatti criminosi, in assenza di una qualsiasi resipiscenza o ripensamento anche dopo i periodi di carcerazione sofferti.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 49860/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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momento del reato allegazioni fattuali non credibili denuncia mendace difetto di motivazione accusa penale scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL MODOU nato il 29/04/1966 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

7)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Fall Modou avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile per manifesta infondatezza. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, per quanto concerne l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio nazionale a pena espiata. Ai fini della valutazione della pericolosità sociale del prevenuto, infatti, i giudici territoriali hanno congruamente valorizzato la circostanza che il medesimo è gravato da precedenti condanne, riferibili a diversi alias, per reati (contro il patrimonio e in materia di stupefacenti) indicativi di particolare pervicacia nella perpetrazione di fatti criminosi, in assenza di una qualsiasi resipiscenza o ripensamento anche dopo i periodi di carcerazione sofferti.

Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9