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Ordinanza — n. 49858/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for inadmissible grounds regarding sentence reduction under art. 599-bis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49858/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The defense argued for a sentence reduction under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, but the court held that such appeals are only admissible for specific grounds like the formation of the party's will or the prosecutor's consent. Since the appellant's complaints concerned waived reasons and the determination of the penalty, which did not violate statutory limits, the appeal was rejected.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; In appeals for settlement, cassation is admissible only for defects in the formation of the party's will, the prosecutor's consent, or divergent content, while complaints regarding waived reasons or the penalty determination are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility settlement agreement appeal Article 599-bis criminal procedure waived reasons inadmissible penalty determination grounds verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali responsabilità penale

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen.
Il difensore di Matteo Liburdi ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha rideterminato la pena irrogata in primo grado, sull'accordo delle parti, a mente dell'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Il difensore di Matteo Liburdi ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha rideterminato la pena irrogata in primo grado, sull'accordo delle parti, a mente dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01), condizioni nel caso non ricorrenti.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIBURDI MATTEO nato a FROSINONE il 14/12/1987 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMArt udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

3)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il difensore di Matteo Liburdi ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha rideterminato la pena irrogata in primo grado, sull'accordo delle parti, a mente dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Le censure proposte sono inammissibili, poiché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01), condizioni nel caso non ricorrenti.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabikre nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 liere estensor