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Ordinanza — n. 49856/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49856/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49856/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRINI MORENA nato a PESCARA il 13/02/1978 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 182. R.G. 28845-2023 Letto il ricorso di Morena Caprini; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui la ricorrente lamenta carenza della motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., oltre ad essere reiterativo, è al tempo stesso, manifestamente infondato. La Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, ha escluso che il danno patrimoniale subito dalla persona offesa possa configurarsi come particolarmente modesto sulla base di un apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità in quanto immune da vizi logico-giuridici (vedi pag. 4 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di impugnazione con cui la ricorrente lamenta omessa motivazione in ordine all'art. 62 bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod. pen, art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 49856/2023 — snpen · Corte di Cassazione: R.G. 28845-2023 Letto il ricorso di Morena Caprini; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui la ricorrente lamenta carenza della motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., oltre ad essere reiterativo, è al tempo stesso, manifestamente infondato. La Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, ha escluso che il danno patrimoniale subito dalla persona offesa possa configurarsi come particolarmente modesto sulla base di un apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità in quanto immune da vizi logico-giuridici (vedi pag. 4 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di impugnazione con cui la ricorrente lamenta omessa motivazione in ordine all'art. 62 bis cod. pen.

Parole chiave

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perdite economiche restituzione dei sussidi statali pregiudizio dimostrabile carenza di sostanza economica danno patrimoniale caso di rigore economico

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod. pen
4 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di impugnazione con cui la ricorrente lamenta omessa motivazione in ordine all'art. 62 bis cod. pen.
art. 581 cod. proc. pen
Ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa atteso che il motivo di appello in esame è assolutamente generico e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRINI MORENA nato a PESCARA il 13/02/1978 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 182. R.G. 28845-2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Morena Caprini; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui la ricorrente lamenta carenza della motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., oltre ad essere reiterativo, è al tempo stesso, manifestamente infondato. La Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, ha escluso che il danno patrimoniale subito dalla persona offesa possa configurarsi come particolarmente modesto sulla base di un apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità in quanto immune da vizi logico-giuridici (vedi pag. 4 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di impugnazione con cui la ricorrente lamenta omessa motivazione in ordine all'art. 62 bis cod. pen.

è dedotto in carenza di interesse. Va, preliminarmente, rilevato che la Corte territoriale nulla ha motivato in ordine al motivo di appello avente ad oggetto la mancata concessione delle attenuanti generiche; questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto del motivo di appello, dovendosi apprezzare se lo stesso rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità. Ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa atteso che il motivo di appello in esame è assolutamente generico e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni impugnazione.

Deve ribadirsi, in proposito, il principio, di costante affermazione giurisprudenziale, in forza del quale è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per genericità, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio non sussistendo il lamentato vizio di motivazione della sentenza emessa dal primo giudice (vedi Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745-01; da ultimo Sez. 2, n. 1878 del 03/11/2022, dep. 2023, Montefusco, non massimata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 novembre 2023 Il Con ere Estensore