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Ordinanza — n. 49855/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49855/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49855/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELANDRI LUCA nato a PALERMO il 31/07/1968 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; E CONSIDERATO IN IDIRITTO Letto il ricorso di Luca Melandri; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 416 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato ed alla valutazione del compendio probatorio, è aspecifico e non consentito in sede di legittimità. Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito (vedi pagg. da 5 a 9 della sentenza) con conseguente aspecificità della doglianza. ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. e l'eccessività della pena irrogata a titolo di continuazione con i reati oggetto della sentenza di applicazione concordata della pena emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze in data 31 luglio 2014 è aspecifico in quanto reiterativo di motivi già dedotti in appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (vedi pag. 9 della sentenza impugnata) facendo riferimento alla gravità dei fatti, all'intensità del dolo ed alla gravità del danno economico cagionato alle persone offese.

Regesto Legislator

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art. 416 cod. pen; Ordinanza — n. 49855/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali criminalità persistente procedura di revisione penale riesame dell'entità pena verosimiglianza della persecuzione guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

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art. 416 cod. pen
E CONSIDERATO IN IDIRITTO Letto il ricorso di Luca Melandri; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 416 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELANDRI LUCA nato a PALERMO il 31/07/1968 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN IDIRITTO Letto il ricorso di Luca Melandri; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 416 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato ed alla valutazione del compendio probatorio, è aspecifico e non consentito in sede di legittimità. Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito (vedi pagg. da 5 a 9 della sentenza) con conseguente aspecificità della doglianza. ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. e l'eccessività della pena irrogata a titolo di continuazione con i reati oggetto della sentenza di applicazione concordata della pena emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze in data 31 luglio 2014 è aspecifico in quanto reiterativo di motivi già dedotti in appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (vedi pag. 9 della sentenza impugnata) facendo riferimento alla gravità dei fatti, all'intensità del dolo ed alla gravità del danno economico cagionato alle persone offese.

Deve essere ribadito, inoltre, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti a titolo di continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 novembre 2023 Il Consigjj.efe Esten