Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 49853/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49853/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49853/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASILACHE MARIUS nato il 30/04/1976 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 179. R.G. 24449 - 2023 Letto il ricorso di Marius Vasilache; ritenuto che l'unico di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante della tenuità del danno è del tutto generico la difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica illogicità della motivazione, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito; la Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, ha escluso che il danno patrimoniale subito dalla persona offesa possa configurarsi come particolarmente modesto sulla base di un apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità in quanto immune da vizi logico-giuridici (vedi pag. 1 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49853/2023 — snpen · Corte di Cassazione: R.G. 24449 - 2023 Letto il ricorso di Marius Vasilache; ritenuto che l'unico di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante della tenuità del danno è del tutto generico la difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica illogicità della motivazione, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito; la Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, ha escluso che il danno patrimoniale subito dalla persona offesa possa configurarsi come particolarmente modesto sulla base di un apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità in quanto immune da vizi logico-giuridici (vedi pag. 1 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
accertamento dell'ammontare del danno obbligo di ridurre il danno danno patrimoniale ricorso per risarcimento danni indennità per il danno soggettivo danno patrimoniale procurato con astuzia
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASILACHE MARIUS nato il 30/04/1976 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 179. R.G. 24449 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Marius Vasilache; ritenuto che l'unico di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante della tenuità del danno è del tutto generico la difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica illogicità della motivazione, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito; la Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, ha escluso che il danno patrimoniale subito dalla persona offesa possa configurarsi come particolarmente modesto sulla base di un apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità in quanto immune da vizi logico-giuridici (vedi pag. 1 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 novembre 2023 Il Consigjj.efe Estensore Il Presicr