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Ordinanza — n. 49851/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49851/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49851/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GONZALES CANO MIGUEL ANGEL CU.I 010SSX2 nato il 03/07/1972 avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 177. R.G. 24428 - 2023 Letto il ricorso di Miguel Angel Gonzales Cano; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 16 D.I.gs. 286/1998 e carenza di motivazione in relazione all'espulsione dell'imputato, non è consentito, in quanto ha ad oggetto una inosservanza di legge non dedotta in sede di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato a pagina 2 della sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente se incompleto o comunque non corretto. Le doglianze non possono esser, peraltro, dedotte per la prima volta in sede di legittimità non avendo ad oggetto questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 49851/2023 — snpen · Corte di Cassazione: R.G. 24428 - 2023 Letto il ricorso di Miguel Angel Gonzales Cano; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 16 D.I.gs. 286/1998 e carenza di motivazione in relazione all'espulsione dell'imputato, non è consentito, in quanto ha ad oggetto una inosservanza di legge non dedotta in sede di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato a pagina 2 della sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente se incompleto o comunque non corretto. Le doglianze non possono esser, peraltro, dedotte per la prima volta in sede di legittimità non avendo ad oggetto questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivo d'espulsione espulsione di familiari misura di allontanamento nel diritto degli stranieri espatrio illegale insufficiente allontanamento legittimo riesame del decreto espulsione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GONZALES CANO MIGUEL ANGEL CU.I 010SSX2 nato il 03/07/1972 avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 177. R.G. 24428 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Miguel Angel Gonzales Cano; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 16 D.I.gs. 286/1998 e carenza di motivazione in relazione all'espulsione dell'imputato, non è consentito, in quanto ha ad oggetto una inosservanza di legge non dedotta in sede di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato a pagina 2 della sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente se incompleto o comunque non corretto. Le doglianze non possono esser, peraltro, dedotte per la prima volta in sede di legittimità non avendo ad oggetto questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C