Cassation appeal dismissed as fact-specific and repetitive of lower court reasoning regarding witness credibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Luca Giovagnoli's cassation appeal inadmissible because it was filed outside the limits of a legality review. The appellant argued for a new assessment of the victim's testimony and the criminal liability judgment, but the court found these arguments merely repetitive of the appellate court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected as fact-specific rather than legal, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 1, n. 5 c.p.p.; Art. 364, c. 1, n. 1 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is articulated exclusively in fact, reiterating arguments already expressed in the appellate judgment regarding the reconstruction of facts and witness credibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOVAGNOLI LUCA nato a ROMA il 19/08/1973 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 176. R.G. 24405 -2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Luca Giovagnoli; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità penale dell'imputato e all'attendibilità della parte offesa, è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello e, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, in quanto articolato esclusivamente in fatto. Ciò premesso va evidenziato che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata dai giudici di merito in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa né alcun interesse all'accusa da parte della querelante (vedi pagine 1 e 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in d r j sa 7 novembre 2023 Il Co i iere Estensore I