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Ordinanza — n. 49849/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49849/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49849/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANALI ROBERTO nato a FERENTINO il 17/02/1968 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 175. R.G. 24381 - 2023 Letto il ricorso di Roberto Canali e la memoria difensiva depositata in data 29 ottobre 2023; ritenuto che i motivi di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta erronea applicazione degli artt. 114 e 99 cod. pen. e difetto di motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, alla richiesta di declaratoria dell'intervenuta prescrizione del reato previa esclusione della contestata recidiva, al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. ed alla mancata esclusione della recidiva sono del tutto generici; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito.

Regesto Legislator

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art. 114 cod. pen, art. 611 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 49849/2023 — snpen · Corte di Cassazione: R.G. 24381 - 2023 Letto il ricorso di Roberto Canali e la memoria difensiva depositata in data 29 ottobre 2023; ritenuto che i motivi di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta erronea applicazione degli artt. 114 e 99 cod. pen. e difetto di motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, alla richiesta di declaratoria dell'intervenuta prescrizione del reato previa esclusione della contestata recidiva, al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. ed alla mancata esclusione della recidiva sono del tutto generici; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali motivazione tardiva termini di ricorso ripetibili dell'avvocato risarcimento alle vittime di reati sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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art. 114 cod. pen
e difetto di motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, alla richiesta di declaratoria dell'intervenuta prescrizione del reato previa esclusione della contestata recidiva, al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.
art. 611 cod. proc. pen
rilevato che la memoria difensiva è tardiva in quanto depositata in violazione del rispetto del termine di quindici liberi prima dell'udienza previsto dall'art. 611 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANALI ROBERTO nato a FERENTINO il 17/02/1968 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 175. R.G. 24381 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Roberto Canali e la memoria difensiva depositata in data 29 ottobre 2023; ritenuto che i motivi di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta erronea applicazione degli artt. 114 e 99 cod. pen. e difetto di motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, alla richiesta di declaratoria dell'intervenuta prescrizione del reato previa esclusione della contestata recidiva, al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. ed alla mancata esclusione della recidiva sono del tutto generici; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito.

Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01). rilevato che la memoria difensiva è tardiva in quanto depositata in violazione del rispetto del termine di quindici liberi prima dell'udienza previsto dall'art. 611 cod. proc. pen. e, pertanto, non può essere presa in considerazione (vedi Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data novembre 2023 Il Con liere Estensore Il