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Ordinanza — n. 49848/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses generic appeal claiming vague procedural violations and lack of reasoning on criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49848/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Donato Rago inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Rago argued that the lower court's decision violated procedural rules and failed to adequately address his claims regarding criminal liability. The court rejected these arguments as generic and repetitive, noting the lower court's reasoning was logical and consistent with the trial record.

Regesto Legislator

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Art. 192 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal must be specific and not merely reiterative of grievances already examined; generic complaints lacking concrete analysis of the contested decision's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances procedural violation lack of reasoning criminal liability reiterative censure court costs motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 192 c.p.p.
Letto il ricorso di Donato Rago; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 192 cod.
Art. 360 c.p.p.
art. 192 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Donato Rago; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGO DONATO nato a ACERENZA il 20/05/1969 avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 174. R.G. 24377 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Donato Rago; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, è generico ed aspecifico in quanto meramente reiterativo di censure, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che ha escluso, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, le criticità ricostruttive evidenziate con l'atto di appello (vedi pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 novembre 2023 Il Cons ere Estensore Il Pr sident