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Ordinanza — n. 49846/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49846/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49846/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAFFARA VITO nato a CATANIA il 20/08/1956 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso di Vito Taffara; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità del ricorrente è generico ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (vedi pagg. 4, 5 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio è del tutto generico in quanto privo di qualsivoglia indicazione di elementi favorevoli ad una mitigazione della pena ed è caratterizzato dalla mera declinazione di affermazioni apodittiche; la difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica carenza di motivazione, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 49846/2023 — snpen · Corte di Cassazione: I giudici di merito hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle generiche, i precedenti penali del ricorrente (vedi pag. 5 della sentenza impugnata) ed hanno ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice (minimo edittale aumentato del doppio ex art. 99, comma quarto cod. pen.) in considerazione del disvalore e dell'entità dei fatti nonché della ritenuta recidiva reiterata specifica ed infraq u inquen na le; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali attenuazione della pena riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale guida recidiva in stato di ebbrezza sanzione sostitutiva
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAFFARA VITO nato a CATANIA il 20/08/1956 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Vito Taffara; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità del ricorrente è generico ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (vedi pagg. 4, 5 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio è del tutto generico in quanto privo di qualsivoglia indicazione di elementi favorevoli ad una mitigazione della pena ed è caratterizzato dalla mera declinazione di affermazioni apodittiche; la difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica carenza di motivazione, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.

I giudici di merito hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle generiche, i precedenti penali del ricorrente (vedi pag. 5 della sentenza impugnata) ed hanno ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice (minimo edittale aumentato del doppio ex art. 99, comma quarto cod. pen.) in considerazione del disvalore e dell'entità dei fatti nonché della ritenuta recidiva reiterata specifica ed infraq u inquen na le; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in dat 7 novembre 2023 Il Cobs_ iere Estens