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Ordinanza — n. 49842/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49842/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49842/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALADE FLORENTIN nato il 05/11/1987 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 168. R.G. 24237 - 2023 Letto il ricorso di Palade Florentin; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione dell'art. 131- bis cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della tenuità del fatto, è aspecifico. La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta della ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della gravità della condotta posta in essere e dei precedenti penali dell'imputato (vedi pag. 2 della sentenza impugnata); la Corte di merito ha fatto corretto uso del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta nei termini previsti dall'art. 133 cod. pen. non implica la necessaria disamina di tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, RV. 274647, Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131- bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 49842/2023 — snpen · Corte di Cassazione: R.G. 24237 - 2023 Letto il ricorso di Palade Florentin; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione dell'art. 131- bis cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della tenuità del fatto, è aspecifico. La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta della ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della gravità della condotta posta in essere e dei precedenti penali dell'imputato (vedi pag. 2 della sentenza impugnata); la Corte di merito ha fatto corretto uso del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta nei termini previsti dall'art. 133 cod. pen. non implica la necessaria disamina di tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, RV. 274647, Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali punibilità attenuazione della pena cognizione del ricorso per cassazione assenza di caso di rigore accertamento dell'ammontare del danno

Disposizioni normative citate

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art. 131- bis cod. pen
Letto il ricorso di Palade Florentin; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione dell'art. 131- bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
2 della sentenza impugnata); la Corte di merito ha fatto corretto uso del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta nei termini previsti dall'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALADE FLORENTIN nato il 05/11/1987 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 168. R.G. 24237 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Palade Florentin; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione dell'art. 131- bis cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della tenuità del fatto, è aspecifico. La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta della ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della gravità della condotta posta in essere e dei precedenti penali dell'imputato (vedi pag. 2 della sentenza impugnata); la Corte di merito ha fatto corretto uso del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta nei termini previsti dall'art. 133 cod. pen. non implica la necessaria disamina di tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, RV. 274647, Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 novembre 2023 Il Co&1iere Estensore Il Pre i