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Ordinanza — n. 49841/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49841/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49841/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEIKH ANIS nato il 06/02/1984 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 167. R.G. 24215-2023 Letto il ricorso di Anis Cheikh; ritenuto che i motivi di impugnazione con cui il ricorrente contesta il travisamento dei dati processuali, il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 131-bis e 62 n. 4 cod. pen., sono aspecifici in quanto reiterativi di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; ritenuto che i giudici di appello hanno correttamente disatteso il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., in considerazione del riconoscimento dell'ipotesi attenuata di ricettazione, che non ha lasciato spazio per un'ulteriore rilevanza del già valutato profilo di danno patrimoniale ai fini del riconoscimento dell'attenuante invocata (vedi pag. 5 della sentenza impugnata), in applicazione del condivisibile principio secondo cui in tema di ricettazione, la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 62, n. 4 cod. peri., può essere riconosciuta nella sola ipotesi in cui il giudice escluda la configurabilità dell'attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., sotto il profilo della componente soggettiva del fatto. (Sez. 2, n. 2890 del 15/11/2019, Diop Cheihk, Rv. 277963 - 01); ritenuto che i giudici del merito, con corretti argomenti giuridici (Sez.

Regesto Legislator

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art. 131- bis cod. pen; Ordinanza — n. 49841/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678), hanno adeguatamente motivato in ordine alla ritenuta insussistenza della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. in considerazione dei plurimi precedenti del ricorrente (vedi pag. 4 della sentenza impugnata) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie remissione della pena risarcimento del danno risarcimento per errore giudiziario sanzione penale modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 131- bis cod. pen
273678), hanno adeguatamente motivato in ordine alla ritenuta insussistenza della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEIKH ANIS nato il 06/02/1984 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 167. R.G. 24215-2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Anis Cheikh; ritenuto che i motivi di impugnazione con cui il ricorrente contesta il travisamento dei dati processuali, il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 131-bis e 62 n. 4 cod. pen., sono aspecifici in quanto reiterativi di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; ritenuto che i giudici di appello hanno correttamente disatteso il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., in considerazione del riconoscimento dell'ipotesi attenuata di ricettazione, che non ha lasciato spazio per un'ulteriore rilevanza del già valutato profilo di danno patrimoniale ai fini del riconoscimento dell'attenuante invocata (vedi pag. 5 della sentenza impugnata), in applicazione del condivisibile principio secondo cui in tema di ricettazione, la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 62, n. 4 cod. peri., può essere riconosciuta nella sola ipotesi in cui il giudice escluda la configurabilità dell'attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., sotto il profilo della componente soggettiva del fatto. (Sez. 2, n. 2890 del 15/11/2019, Diop Cheihk, Rv. 277963 - 01); ritenuto che i giudici del merito, con corretti argomenti giuridici (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678), hanno adeguatamente motivato in ordine alla ritenuta insussistenza della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. in considerazione dei plurimi precedenti del ricorrente (vedi pag. 4 della sentenza impugnata) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 novembre 2023 Il Consi re Estens