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Ordinanza — n. 49839/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49839/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49839/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIACENZA COSIMO nato a CERIGNOLA il 01/10/1969 avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso di Cosimo Piacenza; ritenuto che i quattro motivi di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 191, 192, 195 cod. proc. pen. e 648 cod. pen., travisamento della prova e manifesta contraddittorietà della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, sono aspecifici in quanto reiterativi di motivi già dedotti in appello ed affrontati in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 49839/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 191, 192, 195 cod. proc. pen. e 648 cod. pen., travisamento della prova e manifesta contraddittorietà della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, sono aspecifici in quanto reiterativi di motivi già dedotti in appello ed affrontati in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento.

Parole chiave

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motivi di cassazione pluralità di motivazioni principio della doppia incriminazione divieto della doppia presa in considerazione motivazione del mutamento giurisprudenza uso delle convenzioni di doppia imposizione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIACENZA COSIMO nato a CERIGNOLA il 01/10/1969 avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cosimo Piacenza; ritenuto che i quattro motivi di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 191, 192, 195 cod. proc. pen. e 648 cod. pen., travisamento della prova e manifesta contraddittorietà della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, sono aspecifici in quanto reiterativi di motivi già dedotti in appello ed affrontati in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento.

Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso il reato di ricettazione, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove (vedi pagine 4 e 5 della sentenza impugnata). ritenuto che tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi adeguatamente con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di ricorso. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in .data 7 nov