Ordinanza — n. 49838/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VELLI GIUSEPPE nato a SAN GIOVANNI DI GERACE il 04/06/1965 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 162. R.G. 24157 - 2023
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 49838/2023 — snpen · Corte di Cassazione: R.G. 24157 - 2023
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VELLI GIUSEPPE nato a SAN GIOVANNI DI GERACE il 04/06/1965 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 162. R.G. 24157 - 2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giuseppe De Velli; ritenuto che i primi due motivi di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 125 e 192 cod. proc. pen., 111 Cost. e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, sono articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste. considerato che il terzo ed il quarto motivo di impugnazione con i quali il ricorrente lamenta l'erronea applicazione degli artt. 62 bis, 81 e 99 cod. pen., nonché la carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, alla mancata esclusione della recidiva ed alla determinazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione non sono deducibili in sede di legittimità, fondandosi su questioni che non hanno costituito oggetto dei motivi di appello (come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato a pag. 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 novembre 2023 ere E