Ordinanza — n. 49836/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA SARA nato a VERONA il 20/10/1982 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 154. R.G. 24074 - 2023 Letto il ricorso di Sara Bevilacqua; ritenuto che i motivi di impugnazione con i quali la ricorrente lamenta il vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. ed all'eccessività della pena inflitta, sono privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 49836/2023 — snpen · Corte di Cassazione: R.G. 24074 - 2023 Letto il ricorso di Sara Bevilacqua; ritenuto che i motivi di impugnazione con i quali la ricorrente lamenta il vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. ed all'eccessività della pena inflitta, sono privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA SARA nato a VERONA il 20/10/1982 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 154. R.G. 24074 - 2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Sara Bevilacqua; ritenuto che i motivi di impugnazione con i quali la ricorrente lamenta il vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. ed all'eccessività della pena inflitta, sono privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 novembre 2023 Il Cons ere Estensore Il Prsient