Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 49834/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49834/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49834/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRESE MARIA nato a NAPOLI il 06/06/1972 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 137. R.G. 23838 - 2023 Letto il ricorso di Maria Calabrese; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con il quale la ricorrente lamenta l'inosservanza e mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. per mancanza di tempestiva querela, è manifestamente infondato. Deve essere rimarcato in proposito che, diversamente da quanto apoditticamente affermato nel ricorso, la persona offesa ha sporto tempestiva querela in data 14 febbraio 2018, come desumibile dall'accesso agli atti. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 49834/2023 — snpen · Corte di Cassazione: R.G. 23838 - 2023 Letto il ricorso di Maria Calabrese; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con il quale la ricorrente lamenta l'inosservanza e mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. per mancanza di tempestiva querela, è manifestamente infondato. Deve essere rimarcato in proposito che, diversamente da quanto apoditticamente affermato nel ricorso, la persona offesa ha sporto tempestiva querela in data 14 febbraio 2018, come desumibile dall'accesso agli atti. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
tempestività dell'inoltro istanza tardiva di restituzione dei termini termini di ricorso preclusione per tardività opposizione tardiva tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 129 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Maria Calabrese; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con il quale la ricorrente lamenta l'inosservanza e mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRESE MARIA nato a NAPOLI il 06/06/1972 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 137. R.G. 23838 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Maria Calabrese; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con il quale la ricorrente lamenta l'inosservanza e mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. per mancanza di tempestiva querela, è manifestamente infondato. Deve essere rimarcato in proposito che, diversamente da quanto apoditticamente affermato nel ricorso, la persona offesa ha sporto tempestiva querela in data 14 febbraio 2018, come desumibile dall'accesso agli atti. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7,novembre 2023 Il Consig gEstensore Il Pre idei? e