Ordinanza — n. 49834/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRESE MARIA nato a NAPOLI il 06/06/1972 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 137. R.G. 23838 - 2023 Letto il ricorso di Maria Calabrese; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con il quale la ricorrente lamenta l'inosservanza e mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. per mancanza di tempestiva querela, è manifestamente infondato. Deve essere rimarcato in proposito che, diversamente da quanto apoditticamente affermato nel ricorso, la persona offesa ha sporto tempestiva querela in data 14 febbraio 2018, come desumibile dall'accesso agli atti. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 49834/2023 — snpen · Corte di Cassazione: R.G. 23838 - 2023 Letto il ricorso di Maria Calabrese; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con il quale la ricorrente lamenta l'inosservanza e mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. per mancanza di tempestiva querela, è manifestamente infondato. Deve essere rimarcato in proposito che, diversamente da quanto apoditticamente affermato nel ricorso, la persona offesa ha sporto tempestiva querela in data 14 febbraio 2018, come desumibile dall'accesso agli atti. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRESE MARIA nato a NAPOLI il 06/06/1972 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 137. R.G. 23838 - 2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Maria Calabrese; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con il quale la ricorrente lamenta l'inosservanza e mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. per mancanza di tempestiva querela, è manifestamente infondato. Deve essere rimarcato in proposito che, diversamente da quanto apoditticamente affermato nel ricorso, la persona offesa ha sporto tempestiva querela in data 14 febbraio 2018, come desumibile dall'accesso agli atti. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7,novembre 2023 Il Consig gEstensore Il Pre idei? e