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Ordinanza — n. 49833/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49833/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49833/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRESE MARIA nato a NAPOLI il 06/06/1972 avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 135. R.G. R.G. 23822 - 2023 Letto il ricorso di Maria Calabrese; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui la ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. conseguente alla mancata riqualificazione del fatto nell'illecito amministrativo di cui all'art. 485 cod. pen. è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 485 cod. pen; Ordinanza — n. 49833/2023 — snpen · Corte di Cassazione: R.G. R.G. 23822 - 2023 Letto il ricorso di Maria Calabrese; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui la ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. conseguente alla mancata riqualificazione del fatto nell'illecito amministrativo di cui all'art. 485 cod. pen. è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ricettazione contraffazione di merci eccezione di illegalità flussi finanziari illeciti risarcimento per atto illecito causa illecita

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Maria Calabrese; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui la ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen.
art. 485 cod. pen
conseguente alla mancata riqualificazione del fatto nell'illecito amministrativo di cui all'art. 485 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRESE MARIA nato a NAPOLI il 06/06/1972 avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 135. R.G. R.G. 23822 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Maria Calabrese; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui la ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. conseguente alla mancata riqualificazione del fatto nell'illecito amministrativo di cui all'art. 485 cod. pen. è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 novembre 2023 Il Con9, re Estensore - — Il Pr ente