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Ordinanza — n. 49832/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49832/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49832/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELHOMRAN SAID nato il 05/06/1990 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 134. R.G. 23818 - 2023 Letto il ricorso di Said Elhomran; ritenuto che i primi due motivi di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 56-628 comma secondo e 56-624 cod. pen. conseguente alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di tentato furto ovvero di tentata rapina sono aspecifici in quanto reiterativi di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato consumato di rapina impropria.

Regesto Legislator

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art. 416-bis cod. pen; Ordinanza — n. 49832/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di merito, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), ha evidenziato che la condotta violenta è stata posta in essere per garantirsi l'impunità e che -ai fini della perfezione del reato di rapina impropria- è sufficiente la mera sottrazione del bene altrui; ritenuto che il terzo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente ha lamentato vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle pene sostitutive della pena detentiva ex art. 20 bis-cod. pen.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina furto aggravato riabilitazione sanzione sostitutiva altri reati sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 416-bis cod. pen
I giudici di appello hanno correttamente rigettato la richiesta di sostituzione in considerazione della personalità criminale desumibile dalle condotte illecite poste in essere dall'imputato, sottoposto alla custodia cautelare in altro procedimento per reati in materia di armi aggravati ex art. 416-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELHOMRAN SAID nato il 05/06/1990 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 134. R.G. 23818 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Said Elhomran; ritenuto che i primi due motivi di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 56-628 comma secondo e 56-624 cod. pen. conseguente alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di tentato furto ovvero di tentata rapina sono aspecifici in quanto reiterativi di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato consumato di rapina impropria.

La Corte di merito, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), ha evidenziato che la condotta violenta è stata posta in essere per garantirsi l'impunità e che -ai fini della perfezione del reato di rapina impropria- è sufficiente la mera sottrazione del bene altrui; ritenuto che il terzo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente ha lamentato vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle pene sostitutive della pena detentiva ex art. 20 bis-cod. pen.

è generico ed aspecifico. I giudici di appello hanno correttamente rigettato la richiesta di sostituzione in considerazione della personalità criminale desumibile dalle condotte illecite poste in essere dall'imputato, sottoposto alla custodia cautelare in altro procedimento per reati in materia di armi aggravati ex art. 416-bis cod. pen. (vedi pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 novembre 2023 — Il Consg Estensor