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Ordinanza — n. 49831/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as late evidence requests and new legal arguments violate procedural deadlines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49831/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Angelo Nigri inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found that the appellant's request for new evidence was untimely, as it was not raised in the appeal act but only during the hearing, violating procedural rules. Additionally, the argument relying on a more favorable law was rejected because that law had not yet taken effect at the time of the appellate judgment.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. C) cod. proc. pen.; Art. 545 bis cod. pen.: A late-filed request for evidence or a new legal argument not raised in the appeal act renders the appeal inadmissible, and a more favorable law applies only if it was in force at the time of the contested judgment.

Parole chiave

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late evidence request procedural deadline violation principle of favorability inadmissible appeal untimely legal argument motivi di cassazione termine suppletorio di grazia favoreggiamento

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. C) cod. proc. pen.
nel corso dell'istruttoria dibattimentale e la carenza di motivazione in ordine a tale richiesta non è consentito in virtù del disposto dell'art. 581, comma 1, lett. C) cod. proc. pen., in quanto ha ad oggetto una doglianza non dedotta con l'atto di appello ma tardivamente avanzata in sede di discussione.
Art. 545 bis cod. pen.
art. 495 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIGRI ANGELO nato a MONOPOLI il 13/08/1969 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 123. R.G. 23586 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Angelo Nigri; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente eccepisce violazione degli artt. 2 e 545 bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la norma di favore invocata dalla difesa non era ancora entrata in vigore alla data della sentenza di appello del 25/10/2022; considerato che il secondo ed il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamentano l'omessa assunzione di una prova la cui ammissione era stata richiesta ex art. 495 cod. proc. pen. nel corso dell'istruttoria dibattimentale e la carenza di motivazione in ordine a tale richiesta non è consentito in virtù del disposto dell'art. 581, comma 1, lett. C) cod. proc. pen., in quanto ha ad oggetto una doglianza non dedotta con l'atto di appello ma tardivamente avanzata in sede di discussione. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 novembre 2023 Il Cons 1-49re Estensore Il Pr side te