Cassation appeal dismissed for being specific and inadmissible regarding penalty responsibility motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of attack was specific and not permitted in the jurisdictional review phase. The appellant argued for a re-evaluation of penalty responsibility, but the Court found this merely repetitive of arguments already addressed by the Court of Appeal without new contradictions. Consequently, the Court ruled that it cannot act as a judge of fact content, limiting its role to verifying the logic of the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the factual content of evidence or substitute its own preferred reconstruction of facts; it is limited to assessing the logical consistency of the motivation provided by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVATORI VALERIO nato a ROMA il 13/10/1988 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Valerlo Salvatori e la memoria difensiva depositata in data 21 ottobre 2023; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, è aspecifico e non consentito in sede di legittimità in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; in particolare i giudici di appello hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi pagg. da 3 a 5 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste e non essendosi la ricorrente confrontata adeguatamente con il percorso argomentativo con il quale la Corte di merito ha confutato i correlati motivi di appello. rilevato che il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito.
La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle