Ordinanza — n. 49826/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIMASTRODONATO FRANCO nato il 11/05/1974 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 100. R.G. 23278 - 2023 Letto il ricorso di Franco DIMASTRODONATO; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente eccepisce l'inosservanza degli artt. 181 e 213 cod. proc. pen. in merito all'individuazione fotografica eseguita in dibattimento, è manifestamente infondato; la Corte territoriale ha correttamente affermato che la forza probatoria del riconoscimento effettuato in dibattimento non discende dal rispetto delle formalità di assunzione ma dal valore della dichiarazione testimoniale (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), secondo il libero apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 -01).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 213 cod. proc. pen, art. 648-bis cod. pen; Ordinanza — n. 49826/2023 — snpen · Corte di Cassazione: R.G. 23278 - 2023 Letto il ricorso di Franco DIMASTRODONATO; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente eccepisce l'inosservanza degli artt. 181 e 213 cod. proc. pen. in merito all'individuazione fotografica eseguita in dibattimento, è manifestamente infondato; la Corte territoriale ha correttamente affermato che la forza probatoria del riconoscimento effettuato in dibattimento non discende dal rispetto delle formalità di assunzione ma dal valore della dichiarazione testimoniale (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), secondo il libero apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 -01).
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIMASTRODONATO FRANCO nato il 11/05/1974 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; 100. R.G. 23278 - 2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Franco DIMASTRODONATO; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente eccepisce l'inosservanza degli artt. 181 e 213 cod. proc. pen. in merito all'individuazione fotografica eseguita in dibattimento, è manifestamente infondato; la Corte territoriale ha correttamente affermato che la forza probatoria del riconoscimento effettuato in dibattimento non discende dal rispetto delle formalità di assunzione ma dal valore della dichiarazione testimoniale (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), secondo il libero apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 -01).
Il Collegio, peraltro, intende ribadire che il mancato rispetto delle regole previste dall'art. 213 cod. proc. pen. non comporta alcuna nullità o inutilizzabilità del riconoscimento fotografico (vedi Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Di Stefano, Rv. 262908- 01); ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 648-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato per il reato di riciclaggio è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della sussistenza del reato di riciclaggio (vedi pagg. 3, 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto che il terzo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 648 bis, comma terzo, cod. pen. conseguente al mancato riconoscimento della invocata attenuante è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha correttamente affermato l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'attenuante in considerazione del fatto che la vettura riciclata dal ricorrente è risultata essere provento del reato di furto aggravato (vedi pag. 5 della sentenza oggetto di ricorso). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 novembre 2023 Il Consi Qre Est