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Ordinanza — n. 49825/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49825/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued violations of Articles 444 and 125 of the Code of Criminal Procedure, but the lower court's judgment lacked the specific factual elements required to support these grievances. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the formal requirements of Article 581, paragraph 1, letter c), preventing the appellate judge from exercising its supervisory role.

Regesto Legislator

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Art. 444, 125, 581 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to indicate the specific facts and legal grounds underlying the grievances, thereby preventing the appellate court from identifying the points of criticism and exercising its supervisory function.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific grounds requirement Article 581 c.p.p. lack of motivation supervisory function motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Art. 125 c.p.p.
Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
pen., è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIGNORILE GIUSEPPE nato a BARI il 06/04/1987 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

99. R.G. 23266- 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuseppe Signorile; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 444 e 125 cod. proc. pen., è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (vedi pag. 3 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 ovembre 2023 Il Conigrfre Estensore Il Prsidete