Sentenza — n. 49823/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH STELLY nato a LEGNANO il 23/07/1994 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso di Hudorovich Stelly e la remissione di querela depositata in data 06 novembre 2023 Rilevato che la documentazione prodotta dalla difesa del ricorrente ha permesso di accertare che la persona offesa ha rimesso la querela sporta nei confronti del ricorrente e che l'imputato ha accettato detta remissione di querela. Rilevato che di conseguenza il reato di truffa, procedibile a querela di parte, deve essere dichiarato estinto per intervenuta remissione della querela ed accettazione del querelato. Ritenuto che, non rinvenendosi elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen., va disposto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione della querela e che a tale pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 340 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 comma 2 cod. proc. pen, art. 340 cod. proc. pen; Sentenza — n. 49823/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che di conseguenza il reato di truffa, procedibile a querela di parte, deve essere dichiarato estinto per intervenuta remissione della querela ed accettazione del querelato. Ritenuto che, non rinvenendosi elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen., va disposto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione della querela e che a tale pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 340 cod. proc. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH STELLY nato a LEGNANO il 23/07/1994 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
52. R.G. 22117 - 2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Hudorovich Stelly e la remissione di querela depositata in data 06 novembre 2023 Rilevato che la documentazione prodotta dalla difesa del ricorrente ha permesso di accertare che la persona offesa ha rimesso la querela sporta nei confronti del ricorrente e che l'imputato ha accettato detta remissione di querela. Rilevato che di conseguenza il reato di truffa, procedibile a querela di parte, deve essere dichiarato estinto per intervenuta remissione della querela ed accettazione del querelato. Ritenuto che, non rinvenendosi elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen., va disposto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione della querela e che a tale pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 340 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in d ta 7 novembre 2023 Il sigllere Estensos_e Il P esi