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Sentenza — n. 49823/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 49823/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 49823/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH STELLY nato a LEGNANO il 23/07/1994 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso di Hudorovich Stelly e la remissione di querela depositata in data 06 novembre 2023 Rilevato che la documentazione prodotta dalla difesa del ricorrente ha permesso di accertare che la persona offesa ha rimesso la querela sporta nei confronti del ricorrente e che l'imputato ha accettato detta remissione di querela. Rilevato che di conseguenza il reato di truffa, procedibile a querela di parte, deve essere dichiarato estinto per intervenuta remissione della querela ed accettazione del querelato. Ritenuto che, non rinvenendosi elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen., va disposto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione della querela e che a tale pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 340 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 129 comma 2 cod. proc. pen, art. 340 cod. proc. pen; Sentenza — n. 49823/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che di conseguenza il reato di truffa, procedibile a querela di parte, deve essere dichiarato estinto per intervenuta remissione della querela ed accettazione del querelato. Ritenuto che, non rinvenendosi elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen., va disposto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione della querela e che a tale pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 340 cod. proc. pen.

Parole chiave

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continuazione dell'esecuzione restituzione in pristino ritardo del ministero pubblico procedura pendente estensione della procedura mantenimento del contratto

Disposizioni normative citate

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art. 129 comma 2 cod. proc. pen
Ritenuto che, non rinvenendosi elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 cod.
art. 340 cod. proc. pen
pen., va disposto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione della querela e che a tale pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 340 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH STELLY nato a LEGNANO il 23/07/1994 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

52. R.G. 22117 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Hudorovich Stelly e la remissione di querela depositata in data 06 novembre 2023 Rilevato che la documentazione prodotta dalla difesa del ricorrente ha permesso di accertare che la persona offesa ha rimesso la querela sporta nei confronti del ricorrente e che l'imputato ha accettato detta remissione di querela. Rilevato che di conseguenza il reato di truffa, procedibile a querela di parte, deve essere dichiarato estinto per intervenuta remissione della querela ed accettazione del querelato. Ritenuto che, non rinvenendosi elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen., va disposto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione della querela e che a tale pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 340 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in d ta 7 novembre 2023 Il sigllere Estensos_e Il P esi