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Ordinanza — n. 49822/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49822/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49822/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI MOHAMED nato il 01/01/1996 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso di Ali Mohamed; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva è generico ed aspecifico; la Corte territoriale, confermando quanto affermato dal primo giudice, ha correttamente valutato come la pluralità di delitti posti in essere nel tempo dall'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto de quo è dimostrazione ulteriore (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva. La replica contenuta nel ricorso si limita a negare tali circostanze, contro l'evidenza della loro sussistenza con conseguente aspecificità del ricorso. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 49822/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 2 e 3 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva. La replica contenuta nel ricorso si limita a negare tali circostanze, contro l'evidenza della loro sussistenza con conseguente aspecificità del ricorso. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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pericolo di reiterazione riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale punibilità motivazione inadeguata delle censure costituzionali reati di comune pericolo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI MOHAMED nato il 01/01/1996 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

50. R.G. 22082 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ali Mohamed; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva è generico ed aspecifico; la Corte territoriale, confermando quanto affermato dal primo giudice, ha correttamente valutato come la pluralità di delitti posti in essere nel tempo dall'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto de quo è dimostrazione ulteriore (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva. La replica contenuta nel ricorso si limita a negare tali circostanze, contro l'evidenza della loro sussistenza con conseguente aspecificità del ricorso. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data. 7 novembre 2023