Italian Court dismisses appeal as specific and inadmissible for reiterating arguments already decided in lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Escudero Jimenez and Malta Nicudemos inadmissible. The appellants argued for a false application of criminal law and procedural codes regarding the criminal liability of the defendants. The court rejected these claims because they were specific, merely reiterating arguments already fully addressed and concluded by the Court of Appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; Specific appeals that merely reiterate arguments already decided in the lower court are inadmissible as they do not constitute new grounds for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ESCUDERO JIMENEZ MICHAEL ALEXANDER nato il 12/12/1990 MATTA NICUDEMOS ASTRID GIANELLA nato il 05/02/1996 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
46. R.G. 22027 - 2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Escudero Jimenez Michael Alexander e di Malta Nicudemos Astrid GianAella; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che eccepisce falsa applicazione degli artt.648 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., travisamento delle prove e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato in ordine al capo 6) è aspecifico in quanto reiterativo di motivi già dedotti in appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dimostrazione della provenienza delittuosa dei beni ricettati dagli imputati (vedi pag. 3 e ss. della sentenza impugnata).
I ricorrenti, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione delle prove poste a fondamento della decisione e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a loro più gradita, non considerano che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non appartiene al controllo di legittimità sulla motivazione l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dai ricorrenti come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (vedi Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01;
Sez. 1, n. 42515 del 04/07/2022, Signore, non massimata). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna de í ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 novembre 2023 Il Consi ere Estensore Il Pr