Ordinanza — n. 49820/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIMONE EMANUELE nato a NAPOLI il 24/07/1997 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso di Emanuele De Simone; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità del riconoscimento fotografico eseguito dalla parte offesa è aspecifico. I giudici di appello, con motivazione adeguata alle risultanze probatorie e priva di illogicità manifeste, hanno fornito una coerente spiegazione alle lamentate difformità tra la descrizione del truffatore fornita dalla persona offesa e le caratteristiche somatiche del ricorrente ed escusso il teste dii p.g.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 49820/2023 — snpen · Corte di Cassazione: I giudici di appello, con motivazione adeguata alle risultanze probatorie e priva di illogicità manifeste, hanno fornito una coerente spiegazione alle lamentate difformità tra la descrizione del truffatore fornita dalla persona offesa e le caratteristiche somatiche del ricorrente ed escusso il teste dii p.g.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIMONE EMANUELE nato a NAPOLI il 24/07/1997 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
40. R.G. 21828 - 2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Emanuele De Simone; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità del riconoscimento fotografico eseguito dalla parte offesa è aspecifico. I giudici di appello, con motivazione adeguata alle risultanze probatorie e priva di illogicità manifeste, hanno fornito una coerente spiegazione alle lamentate difformità tra la descrizione del truffatore fornita dalla persona offesa e le caratteristiche somatiche del ricorrente ed escusso il teste dii p.g.
Paladino che ha fornito elementi a riscontro dell'avvenuto riconoscimento (vedi pagg. 5, 6 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui viene contestata la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità; i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego del riconoscimento delle generiche, i precedenti penali del ricorrente e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 7 della sentenza impugnata); rilevato che anche l'ulteriore doglianza con cui il ricorrente eccepisce il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio non è consentita in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;
Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in da 7 novembre 2023 Il Co :gliee Estensor-e-- Il