Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 49820/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49820/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49820/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIMONE EMANUELE nato a NAPOLI il 24/07/1997 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso di Emanuele De Simone; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità del riconoscimento fotografico eseguito dalla parte offesa è aspecifico. I giudici di appello, con motivazione adeguata alle risultanze probatorie e priva di illogicità manifeste, hanno fornito una coerente spiegazione alle lamentate difformità tra la descrizione del truffatore fornita dalla persona offesa e le caratteristiche somatiche del ricorrente ed escusso il teste dii p.g.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49820/2023 — snpen · Corte di Cassazione: I giudici di appello, con motivazione adeguata alle risultanze probatorie e priva di illogicità manifeste, hanno fornito una coerente spiegazione alle lamentate difformità tra la descrizione del truffatore fornita dalla persona offesa e le caratteristiche somatiche del ricorrente ed escusso il teste dii p.g.

Parole chiave

Generato dall'IA
perseguimento penale per truffa contraffazione di merci attendibilità dei testimoni inganno sull'identità truffa all'assistenza sociale falsa dichiarazione della parte
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIMONE EMANUELE nato a NAPOLI il 24/07/1997 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

40. R.G. 21828 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Emanuele De Simone; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità del riconoscimento fotografico eseguito dalla parte offesa è aspecifico. I giudici di appello, con motivazione adeguata alle risultanze probatorie e priva di illogicità manifeste, hanno fornito una coerente spiegazione alle lamentate difformità tra la descrizione del truffatore fornita dalla persona offesa e le caratteristiche somatiche del ricorrente ed escusso il teste dii p.g.

Paladino che ha fornito elementi a riscontro dell'avvenuto riconoscimento (vedi pagg. 5, 6 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui viene contestata la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità; i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego del riconoscimento delle generiche, i precedenti penali del ricorrente e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 7 della sentenza impugnata); rilevato che anche l'ulteriore doglianza con cui il ricorrente eccepisce il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio non è consentita in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in da 7 novembre 2023 Il Co :gliee Estensor-e-- Il