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Ordinanza — n. 49819/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49819/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49819/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARLESSI GIUSEPPE nato a SERIATE il 19/10/1962 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso di Giuseppe Carlessi; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 56-624 e 56-628 cod. pen. nonché 125 comma 3 cod. proc. pen. conseguente alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di tentato furto, è aspecifico in quanto reiterativo di motivi già dedotti in appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di tentata rapina impropria (vedi pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 49819/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 56-624 e 56-628 cod. pen. nonché 125 comma 3 cod. proc. pen. conseguente alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di tentato furto, è aspecifico in quanto reiterativo di motivi già dedotti in appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di tentata rapina impropria (vedi pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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tentata rapina rapina qualificata reato impossibile atti impugnabili reato di poca entità delitto
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARLESSI GIUSEPPE nato a SERIATE il 19/10/1962 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

38. R.G. 21805 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuseppe Carlessi; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 56-624 e 56-628 cod. pen. nonché 125 comma 3 cod. proc. pen. conseguente alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di tentato furto, è aspecifico in quanto reiterativo di motivi già dedotti in appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di tentata rapina impropria (vedi pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 novembre 2023 Il Consi9i Estensore„ Il Présidente