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Ordinanza — n. 49817/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49817/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49817/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UZUNOV NIKOLAY DIMITROV nato il 21/07/1976 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso di Uzunov Nikolay Dimitrov; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, è aspecifico in quanto reiterativo di motivi già dedotti in appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di ricettazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 49817/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di ricettazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione ripetute violazioni del diritto degli stranieri ricettazione altri reati criminalità persistente altri capi d'accusa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UZUNOV NIKOLAY DIMITROV nato il 21/07/1976 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

26. R.G. 20712 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Uzunov Nikolay Dimitrov; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, è aspecifico in quanto reiterativo di motivi già dedotti in appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di ricettazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in dat 7 novembre 2023 Il Con .gliere Estensor9 Il Pre 'dente Cersosimo Piero Messi i D'Agostini