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Ordinanza — n. 49816/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49816/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49816/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLOBONO SIMONE nato a ANZIO il 31/07/1989 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso di Simone Bellobono e la memoria con la quale il difensore del ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 546 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio non è consentito in sede di legittimità. Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito.

Regesto Legislator

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art. 546 cod. pen; Ordinanza — n. 49816/2023 — snpen · Corte di Cassazione: In particolare, i giudici di appello, con motivazione priva di manifesta illogicità, hanno rimarcato l'assenza di specifici elementi che consentano di ravvisare una comune cornice deliberativa e valorizzato il fatto che la ricettazione separatamente giudicata ha ad oggetto beni di interesse archeologico e che «i fatti sono distanti temporalmente» (vedi pag. 6 della sentenza impugnata); ritenuto che il terzo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e l'eccessività della pena è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali motivi di cassazione procedure di ricorso riconsiderazione infrazioni contro i beni culturali impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 546 cod. pen
Letto il ricorso di Simone Bellobono e la memoria con la quale il difensore del ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 546 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLOBONO SIMONE nato a ANZIO il 31/07/1989 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Simone Bellobono e la memoria con la quale il difensore del ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 546 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio non è consentito in sede di legittimità. Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito.

La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione. ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con il reato di ricettazione oggetto della sentenza n. 5377 del 14 giugno 2021 emessa dalla Corte di appello di Roma è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.

In particolare, i giudici di appello, con motivazione priva di manifesta illogicità, hanno rimarcato l'assenza di specifici elementi che consentano di ravvisare una comune cornice deliberativa e valorizzato il fatto che la ricettazione separatamente giudicata ha ad oggetto beni di interesse archeologico e che «i fatti sono distanti temporalmente» (vedi pag. 6 della sentenza impugnata); ritenuto che il terzo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e l'eccessività della pena è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. La difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica eccessività ed incongruità del trattamento sanzionatorio, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso7in data 7 n