Italian Supreme Court dismisses appeal as grounds are repetitive of lower court's specific reasoning on robbery charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal by Maurizio Ugulini inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Ugulini argued that the Court of Appeal violated articles 628 and 635 of the Penal Code by failing to reclassify the act as aggravated damage with violence. The court rejected this claim because the appeal grounds were merely repetitive of arguments already fully addressed and decided upon by the appellate court in its coherent and logical reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628, 635 cod. pen.; An appeal ground is inadmissible if it is specific only in reiterating arguments already deduced and conclusively addressed by the appellate court with logical coherence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UGULINI MAURIZIO nato a CASTELFRANCO EMILIA il 27/08/1975 avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
8. R.G. 19998 - 2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Maurizio Ugulini; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 628 e 635 cod. pen. e la mancata riqualificazione del fatto nel reato di danneggiamento con violenza sulla persona, è aspecifico in quanto reiterativo di motivi già dedotti in appello ed affrontati in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (vedi pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di rapina; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 novembre 2023 Il ConsiglirieLE..stensore Il Pre nte