Ordinanza — n. 49608/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLORIO DOMENICO nato a CATANIA il 26/07/1965 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; jikt visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Florio Domenico OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sono riproduttivi di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha apprezzato la reiterata commissione di reati della stessa indole in un arco di tempo che va dal 2014 al 2020; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 49608/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. sono riproduttivi di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha apprezzato la reiterata commissione di reati della stessa indole in un arco di tempo che va dal 2014 al 2020; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLORIO DOMENICO nato a CATANIA il 26/07/1965 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; jikt visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Florio Domenico OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sono riproduttivi di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha apprezzato la reiterata commissione di reati della stessa indole in un arco di tempo che va dal 2014 al 2020; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/12/