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Ordinanza — n. 49607/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49607/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49607/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGHFOUR KARIM nato il 01/08/1971 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Maghfour Karim; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la parte della decisione che ha negato la prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva risulta riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravame a cui la Corte di appello ha fornito adeguata risposta comunque dando conto della rivalutazione dei criteri di cui all'art.133 cod. pen. al fine di ridimensionare la pena base; che costituisce principio di diritto ormai consolidato quello secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni di tipo sintetico, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 49607/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pen. al fine di ridimensionare la pena base; che costituisce principio di diritto ormai consolidato quello secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni di tipo sintetico, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena sanzioni penali gravità della pena modalità di calcolo dell'ammenda pena pecuniaria sospesa alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGHFOUR KARIM nato il 01/08/1971 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Maghfour Karim; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la parte della decisione che ha negato la prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva risulta riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravame a cui la Corte di appello ha fornito adeguata risposta comunque dando conto della rivalutazione dei criteri di cui all'art.133 cod. pen. al fine di ridimensionare la pena base; che costituisce principio di diritto ormai consolidato quello secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni di tipo sintetico, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0