Ordinanza — n. 49605/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'AVVOCATA DOMENICO nato a MAGLIE il 15/12/1993 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI;visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Dell'Avvocata Domenico OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge penale e processuale in ordine alla ritenuta responsabilità risultano, oltre che manifestamente infondati, anche generici in quanto privi di una effettiva censura apoditticamente affermata nonostante la motivazione precisa della Corte di appello che, con riferimento ai relativi motivi posti in sede di gravame, ha fornito corretta risposta, specie là dove ha rilevato che la finalità di spaccio dello stupefacente detenuto emergesse, non solo dal dato ponderale certamente significativo, ma anche in ragione della suddivisione in più dosi di una parte della sostanza stupefacente rinvenuta e per il contestuale sequestro di strumenti deputati alla predisposizione in dosi della stessa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 49605/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'AVVOCATA DOMENICO nato a MAGLIE il 15/12/1993 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI;visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Dell'Avvocata Domenico OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge penale e processuale in ordine alla ritenuta responsabilità risultano, oltre che manifestamente infondati, anche generici in quanto privi di una effettiva censura apoditticamente affermata nonostante la motivazione precisa della Corte di appello che, con riferimento ai relativi motivi posti in sede di gravame, ha fornito corretta risposta, specie là dove ha rilevato che la finalità di spaccio dello stupefacente detenuto emergesse, non solo dal dato ponderale certamente significativo, ma anche in ragione della suddivisione in più dosi di una parte della sostanza stupefacente rinvenuta e per il contestuale sequestro di strumenti deputati alla predisposizione in dosi della stessa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'AVVOCATA DOMENICO nato a MAGLIE il 15/12/1993 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI;visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Dell'Avvocata Domenico OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge penale e processuale in ordine alla ritenuta responsabilità risultano, oltre che manifestamente infondati, anche generici in quanto privi di una effettiva censura apoditticamente affermata nonostante la motivazione precisa della Corte di appello che, con riferimento ai relativi motivi posti in sede di gravame, ha fornito corretta risposta, specie là dove ha rilevato che la finalità di spaccio dello stupefacente detenuto emergesse, non solo dal dato ponderale certamente significativo, ma anche in ragione della suddivisione in più dosi di una parte della sostanza stupefacente rinvenuta e per il contestuale sequestro di strumenti deputati alla predisposizione in dosi della stessa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/12/