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Ordinanza — n. 49604/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49604/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49604/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAROSO ANTONIO nato a BRINDISI il 20/12/1984 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Laroso Antonio OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio risulta generico e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, in ordine alla determinazione della pena ha osservato come la stessa si rivelasse congrua in ragione della concreta consistenza della contestazione (detenzione con finalità di spaccio di circa 100 dosi di sostanza stupefacente) e la personalità del ricorrente per come tratteggiata dal Tribunale che aveva rilavato il precedente arresto e condanna per detenzione ai fini dispaccio di 300 grammi di marijuana; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 49604/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAROSO ANTONIO nato a BRINDISI il 20/12/1984 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Laroso Antonio OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio risulta generico e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, in ordine alla determinazione della pena ha osservato come la stessa si rivelasse congrua in ragione della concreta consistenza della contestazione (detenzione con finalità di spaccio di circa 100 dosi di sostanza stupefacente) e la personalità del ricorrente per come tratteggiata dal Tribunale che aveva rilavato il precedente arresto e condanna per detenzione ai fini dispaccio di 300 grammi di marijuana; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti detenzione di stupefacenti infrazione grave alla lstup tossicodipendenza sanzioni penali traffico di cocaina
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAROSO ANTONIO nato a BRINDISI il 20/12/1984 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Laroso Antonio OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio risulta generico e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, in ordine alla determinazione della pena ha osservato come la stessa si rivelasse congrua in ragione della concreta consistenza della contestazione (detenzione con finalità di spaccio di circa 100 dosi di sostanza stupefacente) e la personalità del ricorrente per come tratteggiata dal Tribunale che aveva rilavato il precedente arresto e condanna per detenzione ai fini dispaccio di 300 grammi di marijuana; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/1