Ordinanza — n. 49601/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NASRI JAMEL (CUI 035LOYU) nato il 21/09/1981 AKKARY KAHLED (CUI 049VANK) nato il 20/04/1992 JOBRANE IMED (CUI 0385JR0) nato il 25/12/1981 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Nasri Jamel, Akkary Kahled e Jobrane Imed OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso comune a Nasri Jamel, Akkary Kahled e Jobrane Imed, attraverso il quale si rivolgono critiche alla parte della decisione che ha escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è generico e manifestamente infondato poiché congruamente argomentata dalla Corte di appello che, oltre ad evidenziare l'assenza di elementi valorizzabili in considerazione della quantità e qualità dello stupefacente detenuto, ha fatto pertinente riferimento, quanto a Nasri Jamel e Akkary Kahled, al carattere professionale dell'attività di spaccio, quanto a Jobrane Imed, all'assenza di allegazione significativa al riguardo (pag. 22 e 23 primo capoverso sentenza impugnata là dove esclude la possibilità di ruidurre ulteriormente la pena in ragione della qualificata ipotesi lieve e della commissione del fatto mentre era sottoposto ad obbligo di firma), dando conto di un effettiva valutazione in ordine alla congruità della pena che veniva invece ridimensionata nei confronti di Nasri Jamel e Akkary Kahled; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 49601/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 22 e 23 primo capoverso sentenza impugnata là dove esclude la possibilità di ruidurre ulteriormente la pena in ragione della qualificata ipotesi lieve e della commissione del fatto mentre era sottoposto ad obbligo di firma), dando conto di un effettiva valutazione in ordine alla congruità della pena che veniva invece ridimensionata nei confronti di Nasri Jamel e Akkary Kahled; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NASRI JAMEL (CUI 035LOYU) nato il 21/09/1981 AKKARY KAHLED (CUI 049VANK) nato il 20/04/1992 JOBRANE IMED (CUI 0385JR0) nato il 25/12/1981 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Nasri Jamel, Akkary Kahled e Jobrane Imed OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso comune a Nasri Jamel, Akkary Kahled e Jobrane Imed, attraverso il quale si rivolgono critiche alla parte della decisione che ha escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è generico e manifestamente infondato poiché congruamente argomentata dalla Corte di appello che, oltre ad evidenziare l'assenza di elementi valorizzabili in considerazione della quantità e qualità dello stupefacente detenuto, ha fatto pertinente riferimento, quanto a Nasri Jamel e Akkary Kahled, al carattere professionale dell'attività di spaccio, quanto a Jobrane Imed, all'assenza di allegazione significativa al riguardo (pag. 22 e 23 primo capoverso sentenza impugnata là dove esclude la possibilità di ruidurre ulteriormente la pena in ragione della qualificata ipotesi lieve e della commissione del fatto mentre era sottoposto ad obbligo di firma), dando conto di un effettiva valutazione in ordine alla congruità della pena che veniva invece ridimensionata nei confronti di Nasri Jamel e Akkary Kahled; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis