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Ordinanza — n. 49600/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49600/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49600/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUFARES JAMELEDDINE nato il 26/02/1971 avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Boufares 3ameleddine OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo è manifestamente infondato avendo la decisione dato conto, attraverso un giudizio in fatto insindacabile in sede di legittimità, delle ragioni che hanno portato a ritenere eccessiva la pena irrigata dal Tribunale, riducendone la quantificazione con pena ritenuta congrua comunque individuata al di sopra del minimo edittale in considerazione della concreta condotta posta in essere; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 49600/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUFARES JAMELEDDINE nato il 26/02/1971 avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Boufares 3ameleddine OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo è manifestamente infondato avendo la decisione dato conto, attraverso un giudizio in fatto insindacabile in sede di legittimità, delle ragioni che hanno portato a ritenere eccessiva la pena irrigata dal Tribunale, riducendone la quantificazione con pena ritenuta congrua comunque individuata al di sopra del minimo edittale in considerazione della concreta condotta posta in essere; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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riduzione della multa controllo della commisurazione della pena remissione della pena adeguamento della pena sanzioni penali revisione della sentenza penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUFARES JAMELEDDINE nato il 26/02/1971 avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Boufares 3ameleddine OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo è manifestamente infondato avendo la decisione dato conto, attraverso un giudizio in fatto insindacabile in sede di legittimità, delle ragioni che hanno portato a ritenere eccessiva la pena irrigata dal Tribunale, riducendone la quantificazione con pena ritenuta congrua comunque individuata al di sopra del minimo edittale in considerazione della concreta condotta posta in essere; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/12