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Ordinanza — n. 49599/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49599/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49599/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARENA FRANCESCO nato a NAPOLI il 06/08/1967 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Arena Francesco OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta generico e riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravame adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato i vari precedenti penali anche specifici del ricorrente seppure gli stessi non avessero comportato alcun aumento per la recidiva, pur contestata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 49599/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARENA FRANCESCO nato a NAPOLI il 06/08/1967 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Arena Francesco OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta generico e riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravame adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato i vari precedenti penali anche specifici del ricorrente seppure gli stessi non avessero comportato alcun aumento per la recidiva, pur contestata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione attenuazione della pena motivi di cassazione riconsiderazione revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARENA FRANCESCO nato a NAPOLI il 06/08/1967 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Arena Francesco OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta generico e riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravame adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato i vari precedenti penali anche specifici del ricorrente seppure gli stessi non avessero comportato alcun aumento per la recidiva, pur contestata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/12/2