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Ordinanza — n. 49597/2023 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed for inadmissibility due to late submission of probation success evidence in cassation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49597/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense submitted evidence of successful probation for the first time during the cassation phase. The lower court had correctly noted that no such proof existed in the original trial file, and the court emphasized that probation outcomes require judicial verification rather than automatic recognition. Consequently, the court rejected the argument that the probation record should have been considered to mitigate recidivism charges.

Regesto Legislator

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Art. 47, comma 12, I. 27 luglio 1975 n. 354; Recourse is inadmissible if evidence proving the positive outcome of probation is submitted for the first time in cassation proceedings, as the lower court must have had the opportunity to evaluate such documents during the trial phase.

Parole chiave

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inadmissible recourse probation success recidivism mitigation cassation evidence late submission service social penal extinction revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 47, comma 12, I. 27 luglio 1975 n. 354

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 41697 del 08/05/2018 Rv. 273941
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERSIF MOHAMMED nato il 01/01/1976 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Sersif Mohammed, CUI 01HWTNE OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva è, in parte, riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata nella parte in cui la Corte di appello ha comunque apprezzato il precedente ai fini della ritenuta aumentata pericolosità, in parte, è invece generico nella parte in cui la difesa, pur avendo prospettato l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale che avrebbe comportato il venir meno, ad ogni effetto penale, della pena irrogata con la condanna per evasione divenuta irrevocabile il 4 febbraio 2010, allega solo in sede di legittimità una copia di un provvedimento con cui il Tribunale di Sorveglianza avrebbe dichiarato il 30 novembre 2010 estinta la pena detentiva ex art. 47, dodicesimo comma, I. 27 luglio 1975 n. 354; che, invero, corretta risulta la parte della decisione della Corte di appello che, proprio a tale riguardo, aveva rilevato come nessun provvedimento fosse stato prodotto in quella pertinente sede di merito che dimostrasse l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, dato che non poteva ritenersi acquisito automaticamente, vista la necessità di un previo accertamento da parte dell'autorità giudiziaria; che, invero, a fronte di simile corretta osservazione non è consentito allegare per la prima volta in sede di legittimità una copia del provvedimento che il ricorrente avrebbe dovuto sottoporre al vaglio del Giudice di merito; che, invero, lo stesso certificato del casellario giudiziale datato 13 aprile 2016 (identico su detto punto a quello attuale) cui la Corte di merito ha fatto corretto rinvio, non fa alcun cenno all'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, provvedimento da cui la parte vorrebbe far discendere effetti favorevoli in merito alla censurata recidiva; che l'intervenuta estinzione non risulta essere stata correttamente documentata in sede di legittimità (Sez. 3, n. 41697 del 08/05/2018 Rv. 273941); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così