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Ordinanza — n. 49589/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49589/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49589/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTARELLI LUCA nato a ROMA il 25/06/1973 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Santarelli Luca OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato la negativa personalità del ricorrente in considerazione dei plurimi precedenti penali per reati gravi e per la futilità del motivo che aveva determinato l'evasione (acquisto di una pizza), nonostante godesse di vasta autonomia durante altri frangenti della giornata in cui era stato autorizzato ad allontanarsi dall'abitazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 49589/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTARELLI LUCA nato a ROMA il 25/06/1973 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Santarelli Luca OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato la negativa personalità del ricorrente in considerazione dei plurimi precedenti penali per reati gravi e per la futilità del motivo che aveva determinato l'evasione (acquisto di una pizza), nonostante godesse di vasta autonomia durante altri frangenti della giornata in cui era stato autorizzato ad allontanarsi dall'abitazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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uscita illegale dal paese omissione illecita di raggiungere il corpo aspettativa per motivi personali partenza volontaria inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento esenzione dal divieto
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTARELLI LUCA nato a ROMA il 25/06/1973 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Santarelli Luca OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato la negativa personalità del ricorrente in considerazione dei plurimi precedenti penali per reati gravi e per la futilità del motivo che aveva determinato l'evasione (acquisto di una pizza), nonostante godesse di vasta autonomia durante altri frangenti della giornata in cui era stato autorizzato ad allontanarsi dall'abitazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/12