Ordinanza — n. 49588/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOSCHI STEFANO nato a ROMA il 07/09/1970 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Foschi Stefano OSSERVA Ritenuto che il motivo prospetta una rivalutazione ed una alternativa rilettura delle emergenze processuali che i Giudici di merito hanno mostrato di aver correttamente effettuato confutando che il ricorrente, come invece sostenuto nel ricorso, avesse necessità di impegni o visite tenuto conto dell'assenza di documentazione in merito e della mancata prospettazione della citata necessità al personale di polizia che lo ebbe a trovare al di fuori dell'abitazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 49588/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOSCHI STEFANO nato a ROMA il 07/09/1970 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Foschi Stefano OSSERVA Ritenuto che il motivo prospetta una rivalutazione ed una alternativa rilettura delle emergenze processuali che i Giudici di merito hanno mostrato di aver correttamente effettuato confutando che il ricorrente, come invece sostenuto nel ricorso, avesse necessità di impegni o visite tenuto conto dell'assenza di documentazione in merito e della mancata prospettazione della citata necessità al personale di polizia che lo ebbe a trovare al di fuori dell'abitazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOSCHI STEFANO nato a ROMA il 07/09/1970 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Foschi Stefano OSSERVA Ritenuto che il motivo prospetta una rivalutazione ed una alternativa rilettura delle emergenze processuali che i Giudici di merito hanno mostrato di aver correttamente effettuato confutando che il ricorrente, come invece sostenuto nel ricorso, avesse necessità di impegni o visite tenuto conto dell'assenza di documentazione in merito e della mancata prospettazione della citata necessità al personale di polizia che lo ebbe a trovare al di fuori dell'abitazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/1