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Ordinanza — n. 49588/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49588/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49588/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOSCHI STEFANO nato a ROMA il 07/09/1970 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Foschi Stefano OSSERVA Ritenuto che il motivo prospetta una rivalutazione ed una alternativa rilettura delle emergenze processuali che i Giudici di merito hanno mostrato di aver correttamente effettuato confutando che il ricorrente, come invece sostenuto nel ricorso, avesse necessità di impegni o visite tenuto conto dell'assenza di documentazione in merito e della mancata prospettazione della citata necessità al personale di polizia che lo ebbe a trovare al di fuori dell'abitazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 49588/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOSCHI STEFANO nato a ROMA il 07/09/1970 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Foschi Stefano OSSERVA Ritenuto che il motivo prospetta una rivalutazione ed una alternativa rilettura delle emergenze processuali che i Giudici di merito hanno mostrato di aver correttamente effettuato confutando che il ricorrente, come invece sostenuto nel ricorso, avesse necessità di impegni o visite tenuto conto dell'assenza di documentazione in merito e della mancata prospettazione della citata necessità al personale di polizia che lo ebbe a trovare al di fuori dell'abitazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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prova del rischio persecuzione inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento motivi soggettivi successivi alla fuga capacità di subire la carcerazione allontanamento nonostante motivi di salute assenza ingiustificata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOSCHI STEFANO nato a ROMA il 07/09/1970 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Foschi Stefano OSSERVA Ritenuto che il motivo prospetta una rivalutazione ed una alternativa rilettura delle emergenze processuali che i Giudici di merito hanno mostrato di aver correttamente effettuato confutando che il ricorrente, come invece sostenuto nel ricorso, avesse necessità di impegni o visite tenuto conto dell'assenza di documentazione in merito e della mancata prospettazione della citata necessità al personale di polizia che lo ebbe a trovare al di fuori dell'abitazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/1