Ordinanza — n. 49587/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADZOVIC KEN nato a ALBANO LAZIALE il 16/11/1988 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Hadzovic Ken OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura l'applicazione delle attenuanti generiche non nella loro massima estensione è generico in quanto non si confronta con la precisa motivazione della Corte territoriale che ha preso in considerazione la determinante circostanza che il ricorrente fosse evaso per commettere un furto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 49587/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADZOVIC KEN nato a ALBANO LAZIALE il 16/11/1988 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Hadzovic Ken OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura l'applicazione delle attenuanti generiche non nella loro massima estensione è generico in quanto non si confronta con la precisa motivazione della Corte territoriale che ha preso in considerazione la determinante circostanza che il ricorrente fosse evaso per commettere un furto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADZOVIC KEN nato a ALBANO LAZIALE il 16/11/1988 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Hadzovic Ken OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura l'applicazione delle attenuanti generiche non nella loro massima estensione è generico in quanto non si confronta con la precisa motivazione della Corte territoriale che ha preso in considerazione la determinante circostanza che il ricorrente fosse evaso per commettere un furto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/12/2